The Yang Family Limited ITCCA ®™ ITCCA
International Tai Chi Chuan Association
®™ The
Original Yang Style
®™ |
La ITCCA Centro Italia è diretta da:
M° Leonardo Castelli Discepolo di VI Generazione della Famiglia Yang Discepolo del GM° Chu King Hung
|
Il Logo ITCCA e le diciture riportate (ad esempio "The Original Yang Style") sono tutti marchi registrati.
Chiunque li utilizzi senza autorizzazione è perseguibile a norma di legge.
Statuto della Associazione Sportiva e Culturale
"ITCCA Centro Italia" C.F. 90024200488
Art.
1) E'
istituita con sede in Vaglia-Località Fontebuona (FI), Via Libero Mannelli 34/B
l’associazione “Scuola Yang
Toscana”
(Filiale "ITCCA Centro Italia").
Art.
2)
L'Associazione, senza personalità giuridica, e senza scopo di lucro, persegue
finalità di carattere sportivo, culturale e ricreativo.
Essa rappresenta la filiale "ITCCA Centro Italia" della
ITCCA (International Tai Chi Chuan Association), associazione
internazionale presieduta dal Maestro Chu King Hung ed ha come scopo preminente la pratica e la promozione delle antiche
arti del Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong) “Stile Yang
Originale”, così come tramandate dal Maestro Chu King Hung e dal suo Allievo
diretto Leonardo Castelli, suo Rappresentante e Responsabile "ITCCA Centro
Italia".
L’associazione si propone infatti
di:
a) sviluppare, propagandare e promuovere la pratica del Tai Chi Chuan
(Tai Ji Quan) e del Chi Kung (Qi Gong), nel
rispetto delle norme vigenti e con le autorizzazioni necessarie per ogni attività
messa in atto;
b) contribuire alla conoscenza, sviluppo e diffusione dell’arte del
Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e del Chi Kung (Qi Gong) intesi come mezzi di
formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni
forma di attività ad essi correlata;
c) provvedere alla formazione di futuri Insegnanti di Tai Chi Chuan (Tai
Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong);
d) organizzare manifestazioni di Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e Chi Kung
(Qi Gong) nazionali e/o internazionali;
e) su eventuale delibera del consiglio direttivo, aderire ad altre
associazioni o organizzazioni aventi gli stessi scopi, affiliarsi ad Enti di
promozione sportiva e culturale, ad organismi aderenti al CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali sia
locali;
f) eventualmente esercitare, attività di natura commerciale inerenti o utili allo scopo dell'associazione, che attraverso la loro funzione di cofinanziamento siano strumentali alla realizzazione degli scopi sociali.
Art.
3)
L'Associazione ha sede legale in Vaglia-Località Fontebuona (FI), Via Libero
Mannelli 34/B. Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i loro
rapporti con l'associazione sarà quello risultante dal libro dei soci,
continuamente aggiornato sottoforma cartacea o informatica.
Art.
4) La durata
dell'associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2025, ma potrà essere
prorogata una o più volte, oppure anticipatamente sciolta.
Art.
5)
L'associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci
fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione. Sono
Soci ordinari coloro che sono ammessi a norma del successivo art. 6); nel
rispetto del principio di democraticità che caratterizza l’associazione,
nessuna differenza dovrà esistere fra soci fondatori e soci ordinari sia ai
fini dell’elettorato attivo alle cariche che ai fini dei diritti di voto alle
delibere assembleari.
Art.
6) Possono
far parte dell'associazione in qualità di soci persone fisiche, imprese, società,
enti e/o associazioni che ritengono di poter garantire un positivo apporto al
conseguimento degli scopi dell'Associazione.
La domanda di ammissione per i nuovi soci, deve essere diretta al
Presidente dell'associazione e deve contenere: la dichiarazione di condividere
le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e
osservarne statuto e regolamenti.
Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo. In caso
di mancata unanimità ai sensi dell'art. 19) decide inappellabilmente
l'assemblea dei soci con le modalità previste dall'art. 11).
Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo gli restituisce
la quota versata senza l'obbligo di indicare i motivi della non ammissione.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di
età il diritto di voto, da esercitarsi ai sensi dell’art. 2532, 2° c. C.C.,
nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’amministrazione.
L’adesione comporta inoltre l’obbligo di rispettare le norme statutarie e
regolamentari e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
Gli associati si obbligano a versare la quota sociale annua, determinata nella misura dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del vincolo associativo.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o
di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua. E’ comunque
facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno
comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di
scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso
o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione
di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento a fondo perduto.
Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.
La qualità di associato si perde per: - dimissioni; - decadenza in caso di mancato pagamento del contributo associativo nel termine assegnato al socio moroso dal Presidente del Consiglio Direttivo; - per espulsione su deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art.11) ogni qualvolta il comportamento del socio risulti incompatibile con le finalità e i principi informatori dell'Associazione o lo renda indegno di far parte dell'Associazione stessa.
Art.
7) Il
Patrimonio dell'Associazione è costituito da contributi associativi, da
eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero da eventuali
avanzi di gestione, ed infine da beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo
acquistati con gli introiti di cui sopra.
L'associazione trae i suoi mezzi finanziari anche dai frutti del
Patrimonio, da contributi, sovvenzioni a fondo perduto e non, da parte di enti
pubblici e privati, e dai proventi delle proprie iniziative.
Art.
8) L'anno
sociale e finanziario dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 Dicembre.
Art.
9) Sono
Organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
Art.
10)
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
E’ convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta
all'anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario entro il 30
giugno. Essa inoltre:
- provvede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del
Presidente;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
- determina eventuali indennità o compensi da corrispondere ai membri
del Consiglio Direttivo e tali
indennità non dovranno superare i limiti di cui alla legge 398/1991;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività
dell’associazione;
- delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione
comunque denominati, durante la vita dell’associazione qualora ciò sia
consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la
devoluzione del suo patrimonio.
Essa viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno e quando se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno
un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione.
Salvo quanto previsto dall'art. 11, le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto a scelta dell’organo amministrativo; la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso scritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto una adeguata informazione; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci con le medesime maggioranze previste per le decisioni assembleari; il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio.
L’assemblea dei soci può tenersi anche in più luoghi audio - video collegati alle seguenti condizioni:
Che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti , regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;
Che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio video collegati a cura della società , nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.
Art.
11) Per
deliberare in ordine alle seguenti materie:
- modificazione dello Statuto sociale;
- scioglimento dell'associazione;
- esame della richiesta di ammissione di nuovi soci, trasmessa dal
Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 19 per non raggiunta unanimità dei
voti;
- espulsione dei soci ai sensi dell'art. 6);
l'assemblea dei soci può essere convocata anche su richiesta di almeno
un terzo dei soci aventi diritto di voto, ed è valida, in prima convocazione
con l'intervento di almeno tre quarti dei soci , ed in seconda convocazione con
la presenza della maggioranza dei soci.
In ambedue i casi l'assemblea delibera con voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima
che in seconda convocazione.
Art.
12) Le
assemblee vengono convocate mediante lettera raccomandata o e- mail certificata
da spedirsi almeno otto giorni prima con precisato il luogo, il giorno e l'ora
nonché le materie da trattare o mediante affissione dell'avviso di convocazione
nella bacheca dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l'assemblea.
Art.
13) Le
assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua
assenza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente provvede alla redazione e trascrizione del verbale di
ciascuna assemblea sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede
dell’associazione a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di
consultazione e copia. Copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà
affissa presso la sede dell’associazione per 15 giorni, a partire dalla
settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l’assemblea.
Art.
14) Nelle
assemblee sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci.
Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di cinque soci.
Art.
15)
L'assemblea può inoltre nominare un Presidente Onorario, scelto tra le
personalità di un certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale.
Il Presidente Onorario non ha diritto di voto.
Art.
16)
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea
tra i soci, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.
I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e
sono rieleggibili dall’Assemblea.
All'atto della costituzione il Consiglio Direttivo, il Presidente ed i
Vice Presidenti sono nominati dai soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo può designare tra i suoi membri uno o più
consiglieri delegati determinandone i poteri
e le attribuzioni nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile ed il
relativo compenso con l'osservanza delle norme di legge e di Statuto.
Art.
17) Il
Consiglio Direttivo:
a) - provvede al buon andamento dell'associazione, esercitando tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto e
dalle leggi vigenti e sulla base delle direttive emanate dall’assemblea;
b) - predispone il rendiconto economico e finanziario depositandolo
presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per
l’approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse
alla sua lettura.
c) - delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione
delle iniziative promosse dall’associazione nonché, laddove i mezzi in
possesso dell’associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della
realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi; di avvalersi di consulenze
tecniche e di ricerca esterne.
d) - delibera all'unanimità sull'ammissione dei nuovi soci e sulle
eventuali dimissioni.
e) - verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne
promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
f) - determina la quota di versamento minimo annuo degli associati.
Art.
18) Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene
opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque
almeno una volta l’anno, entro il 30 Giugno, per la predisposizione del
rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea.
Art.
19) Le
adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide se vi interviene la
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta
dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le
delibere sul punto d) dell'art. 17) vengono adottate all'unanimità dei
presenti; in mancanza dell'unanimità l'eventuale ammissione o dimissione è
demandata all'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 11).
Per le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide le procedure di
consultazione scritta e acquisizione del consenso espresso per iscritto come
indicate per le decisioni dell’assemblea.
Art.
20) Il
Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza
dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed
adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto
e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, sovrintende all'andamento
generale dell'Associazione.
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte
ai terzi ed in giudizio. Tale attribuzione può, in caso di suo impedimento
essere delegata ad uno degli altri consiglieri in qualità di Vicepresidente;
Art. 21) Il comitato tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo che chiamerà a
farne parte associati particolarmente qualificati nell’arte del Tai Chi Chuan
(Tai Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong) “Stile Yang Originale”.
I membri del comitato tecnico contribuiscono alla ricerca e allo
sviluppo di metodologie didattiche che siano in perfetto accordo con i principi
didattici del Maestro Chu King Hung.
Art. 22) Leonardo Castelli, Allievo diretto del Maestro Chu King Hung, è il
Responsabile Tecnico dell’Associazione, fa parte di diritto del Comitato
tecnico e lo presiede.
Leonardo Castelli decide quali Soci e Allievi di Tai Chi Chuan (Tai Ji
Quan) e Chi Kung (Qi Gong) possono assumere il ruolo di Assistenti e/o
Insegnanti della “Scuola Yang Toscana” e tenere corsi di Tai Chi Chuan (Tai
Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong) per conto della Associazione.
Art. 23) In accordo con i limiti di cui alla legge 398/1991, il Consiglio
Direttivo rimborsa le spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere
attività in nome e per conto dell’associazione.
Art. 24) Il Presidente dell’Associazione può utilizzare direttamente il
Patrimonio dell’Associazione per sostenere il costo di attività svolte in
nome e per conto dell’Associazione.
Art. 25) L’Assemblea degli associati può decidere che una carica sia
retribuita.
Art.
26) E’
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.
27)
Decidendo i soci in tempo e per qualsiasi causa di sciogliere l'associazione
l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più
liquidatori fissandone i poteri.
Il Patrimonio residuo sarà destinato ad uno o più enti o associazioni
con fini analoghi a quelli indicati nel presente statuto.
Art.
28) Il
presente statuto e i regolamenti relativi sono obbligatori per tutti gli
associati dalla data della loro approvazione.
Art.
29) Per
quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge
in materia.